Art. 1

In vigore dal 24 lug 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia, accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547; Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere del Consiglio superiore di marina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto del la Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, è così modificato: "Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso è quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso è annuale".
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urn:nir:stato:regio.decreto:1946-05-24;573#art-1

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