Art. 1
In vigore dal 24 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia, accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto del la Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, è così modificato:
"Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso è quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso è annuale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1946-05-24;573#art-1