Art. 4

In vigore dal 16 giu 1943
Non sono ripetibili le indennità di volo corrisposte agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo, osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Acerbo Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1948-XXI Atti del Governo, registro 457, foglio 94 - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-03-29;403#art-4

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Art. 4 Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile della Regia aereonautica. — Testo vigente | Portale Normativo