Art. 1

In vigore dal 16 giu 1943
VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1943-XII n. 1302, che approva le norme sulla indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aereonautica, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, e successivamente modificato con legge 3 giugno 1940 XIX, n. 720, e col R. decreto 1° maggio 1941-XIX n. 458; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Vista la legge 4 settembre 1940 XVIII, n. 1547; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro dell'aereonautica, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934 XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, è sostituito dal seguente: «Agli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennità di volo nella misura, di lire cinquecento mensili. «Tale indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità, eccetto, che con quelle previste dall' per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compia voli nell'interesse del servizio. «La suddetta indennità, è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 e 8; è sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5, ed è ritenuta e versata all'Istituto Umberto Maddalena», per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di, punizioni disciplinari, contemplati nello stesso art. 5».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-03-29;403#art-1

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