Art. 2
In vigore dal 16 giu 1943
Il terzo comma dell'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito in legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, modificato con la legge 3 giugno 1910-X1X, n. 720, è sostituito dal seguente:
«Agli avieri scelti appartenenti all'Arma ruolo specialisti, agli aiuto specialisti è dovuta,
qualora abbiano l'obbligo, continuativo di volo, l'indennità di volo lire 185, mensili.
«La corresponsione dell'indennità di cui, al, precedente comma è limitata, per quanto riguarda gli aiuto specialisti, alla durata dell'attuale guerra».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-03-29;403#art-2