Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 27 mar 1943
Per la validità delle adunanze è necessario, in prima convocazione, l'intervento della metà dei soci o dei loro delegati e in seconda convocazione di un numero di soci o loro delegati non inferiore ad un terzo degli iscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-04;71#art-sdc-8