Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»Titolo II

Art. 8

In vigore dal 27 mar 1943
Per la validità delle adunanze è necessario, in prima convocazione, l'intervento della metà dei soci o dei loro delegati e in seconda convocazione di un numero di soci o loro delegati non inferiore ad un terzo degli iscritti.
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Art. 8 Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'associazione «Centro italiano di studi mediterranei». — Testo vigente | Portale Normativo