Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»Titolo III

Art. 11

In vigore dal 27 mar 1943
Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, convoca e presiede l'assemblea generale ed il Consiglio di presidenza e può prendere in via d'urgenza tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio, salvo a riferirne per la ratifica al Consiglio stesso nella prima successiva adunanza. È in sua facoltà di designare tra i consiglieri un vice-presidente.
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Art. 11 Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'associazione «Centro italiano di studi mediterranei». — Testo vigente | Portale Normativo