Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»Titolo II

Art. 7

In vigore dal 27 mar 1943
Ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono partecipare a votazioni. Gli Enti morali sono rappresentati all'assemblea generale da un rappresentante nominato dagli Enti stessi.
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