Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 27 mar 1943
Ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.
I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono partecipare a votazioni.
Gli Enti morali sono rappresentati all'assemblea generale da un rappresentante nominato dagli Enti stessi.
Storico versioni
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