Norme impianti tecnici edifici pregevoliCapo II

Art. 6

Locali per abitazione

In vigore dal 27 gen 1943
È vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all', quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti. Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-6

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