Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo II
Art. 6
Locali per abitazione
In vigore dal 27 gen 1943
È vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all', quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti.
Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-6