Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo II
Art. 4
Opere sotterranee
In vigore dal 27 gen 1943
Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee.
Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m 5.
La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m 10 e m 5, è subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilità dei condotti medesimi.
Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a metri cinque dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma.
Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente definire agli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.
Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di proprio scarico a distanza adeguata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-4