Norme impianti tecnici edifici pregevoliCapo II

Art. 5

Distanze degli impianti per materiali infiammabili

In vigore dal 27 gen 1943
È vietato d'installare ad una distanza inferiore a trenta metri dagli edifici indicati nell' industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché depositi o distributori delle materie medesime.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-5

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