Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo IX
Art. 66
In vigore dal 8 gen 1943
Gli ingegneri capi dovranno disporre l'annuale chiusura dei conti relativi a depositi che, per la natura degli scopi ai quali sono destinati, si presume debbano per più di due anni rimanere acquisiti alla contabilità speciale, provvedendo all'accantonamento del contributo di cui all' conteggiato sulle spese erogate sino alla data di chiusura e riportando a «nuovo» la rimanenza annuale inerogata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-66