Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo VIII

Art. 61

In vigore dal 8 gen 1943
Non potrà essere disposto alcun pagamento che non trovi la corrispondente disponibilità sul conto dell'ente, o del privato, che deve sostenere l'onere. Il capo del reparto contabile sotto la sua personale responsabilità non dovrà vistare alcun ordinativo di pagamento emesso allo scoperto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-61

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