Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo VIII
Art. 65
In vigore dal 8 gen 1943
Sulle somme che risulteranno a debito dei depositanti sarà conteggiato e versato in Tesoreria, in conto entrate eventuali, un contributo in ragione del 3% a parziale concorso delle spese generali di gestione.
L'accantonamento della percentuale anzidetta verrà eseguito prima di restituire al depositante la somma rimasta inerogata sul deposito stesso e non appena ultimati i pagamenti relativi.
Ad evitare, peraltro, tardive richieste agli enti od a privati di depositi suppletivi sarà necessario che gli ingegneri capi effettuino, con apposite annotazioni, sui conti correnti, adeguati accantonamenti di somme sia per il detto tre per cento, sia per le altre spese ancora occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-65