Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo VII
Art. 53
In vigore dal 8 gen 1943
Gli uffici del Genio civile devono provvedere alla presentazione dei rendiconti entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo, cui essi si riferiscono e che è stabilito:
a) alla fine di ogni mese per i rendiconti relativi alle indennità periodiche e fisse mensili;
b) alla fine di ogni trimestre per quelli relativi agli altri accreditamenti;
c) alla fine dell'esercizio finanziario per quelli afferenti a lavori.
Inoltre l'ingegnere capo deve trasmettere i rendiconti delle somme erogate quando sia esaurito l'ordine di accreditamento, quando non vi siano altre spese da fare o nei passaggi di gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-53