Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo VI
Art. 51
In vigore dal 8 gen 1943
Il reparto contabile deve tenere un registro per le trattenute di legge, con riferimento al numero dei conti aperti sul registro degli ordini di accreditamento ed agli ordinativi emessi sui quali vennero operate le trattenute stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-51