Art. 53
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo VII

Art. 53

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In vigore dal 8 gen 1943
Gli uffici del Genio civile devono provvedere alla presentazione dei rendiconti entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo, cui essi si riferiscono e che è stabilito: a) alla fine di ogni mese per i rendiconti relativi alle indennità periodiche e fisse mensili; b) alla fine di ogni trimestre per quelli relativi agli altri accreditamenti; c) alla fine dell'esercizio finanziario per quelli afferenti a lavori. Inoltre l'ingegnere capo deve trasmettere i rendiconti delle somme erogate quando sia esaurito l'ordine di accreditamento, quando non vi siano altre spese da fare o nei passaggi di gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-53