Art. 3
In vigore dal 25 lug 1942
Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti per i concorsi nei suddetti Istituti, approvati con i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934 XII, n. 1185.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
Visto, il Guadasigilli: Grandi
Registrato alla Corte del conti, addì 8 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 34. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-26;738#art-3