Art. 2
In vigore dal 25 lug 1942
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche ai concorsi a cattedre negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, indetti con il decreto Ministeriale 15 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 276, del 22 novembre 1941-XX.
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