Art. 1
In vigore dal 25 lug 1942
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni, con i quali sono stati approvati i regolamenti dei concorsi a cattedre negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di provvedere all'estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai suddetti regolamenti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i quali nei concorsi a cattedre per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico riportino sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e consegnano almeno sette decimi della votazione complessiva, entrano a far parte, per ordine di merito, agli effetti della nomina in ruolo, della graduatoria riservata agli ex combattenti e categorie assimilate, di cui agli articoli 70, 54 e 60 dei regolamenti approvati rispettivamente con i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-26;738#art-1