Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo III
Art. 170
Scritture contabili.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-170