Art. 170 · Scritture contabili.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo III

Art. 170

138 / 301

Scritture contabili.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-170