Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo III
Art. 170
138 / 301Scritture contabili.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-170