Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo III

Art. 166

Pubblicità del decreto.

In vigore dal 1 gen 2008
Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell', secondo comma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-166

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Pubblicità del decreto. (Art. 166 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo