Art. 3

In vigore dal 13 feb 1942
Nei casi di effettiva constatazione di disturbi, il Ministero delle comunicazioni, accertate le relative cause, stabilisce e impone di volta in volta le cautele di costruzione e di esercizio che si manifestino praticamente necessarie negli impianti elettrici o radioelettrici, attenendosi alle direttive segnate nelle norme citate nel precedente . Alla imposizione delle cautele contri i disturbi causati dagli impianti elettrici di cui al precedente comma, provvede, nella sua particolare competenza, attribuitagli dal testo unico di leggi 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello delle comunicazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-11;1555#art-3

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