Art. 2

In vigore dal 13 feb 1942
La protezione contro i disturbi può essere invocata soltanto dagli utenti di impianti radioriceventi su onde medie, che si trovino nelle condizioni di costruzione, di installazione e di impiego indicate nelle «Norme per la protezione delle radioaudizioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici» compilate dal Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche e che si attengano inoltre alle prescrizioni emanate in materia dal Ministero delle comunicazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-11;1555#art-2

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Art. 2 Norme per la protezione delle radiocomunicazioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici. — Testo vigente | Portale Normativo