Art. 4

In vigore dal 13 feb 1942
Per l'applicazione delle disposizioni relative alla installazione delle antenne e delle prese di terra, sono da osservarsi le seguenti prescrizioni: a) negli edifici con più di 10 appartamenti da costruirsi nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti, debbono essere previste le canalizzazioni per l'impianto dell'antenna collettiva; b) in tutti gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione, le canalizzazioni metalliche dell'acqua, del gas e del termosifone debbono essere messe in buona comunicazione permanente col suolo. Qualora negli edifici indicati nel presente comma siano previsti impianti elettrici incassati, il tubo metallico che riveste i conduttori deve avere una buona continuità elettrica e risultare ben messo a terra. L'autorizzazione prescritta per le nuove costruzioni dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710, è subordinata alla osservanza delle norme contenute nel presente articolo. In caso di trasgressione a tali norme, si applicano le sanzioni previste nello stesso art. 6 del citato Regio decreto-legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-11;1555#art-4

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Art. 4 Norme per la protezione delle radiocomunicazioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici. — Testo vigente | Portale Normativo