RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 99

In vigore dal 27 nov 1941
L'abbonato è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la categoria in cui deve essere classificato, in relazione all'uso che vien fatto del telefono, agli effetti della tariffa di abbonamento. In caso di variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento stesso, l'abbonato è obbligato a darne subito notizia all'esercente il servizio. L'abbonato che successivamente venga ad appartenere a categoria più favorevole, non ha diritto alla ripetizione delle differenze per canoni pagati in passato, in dipendenza della assegnazione a diversa categoria, qualora detta assegnazione sia stata fatta su dichiarazione dell'abbonato stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-99

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Art. 99 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo