Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 100
In vigore dal 27 nov 1941
Il concessionario della rete urbana deve, a sue spese, collegare questa con la centrale interurbana locale, se esercitata dall'Amministrazione di Stato.
L'orario della rete urbana, degli uffici interurbani e dei posti pubblici e le eventuali modificazioni debbono essere approvati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il Ministero delle comunicazioni od il prefetto possono richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici compresi nella concessione, rimborsando le spese, salvo a ripeterle da chi di ragione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-100