Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 96
In vigore dal 27 nov 1941
È vietato all'abbonato di rivolgersi ad estranei per far eseguire riparazioni o spostamenti di apparecchi.
In caso di inosservanza di tale norma l'esercente il pubblico servizio, può, salvo ogni altra azione, sospendere il servizio.
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