Regolamento di servizio del personale delle doganeCapo XV

Art. 90

In vigore dal 5 nov 1941
. - I militari della R. Guardia di finanza in servizio presso le dogane, i Commessi e le Visitatrici non possono procedere a perquisizioni sulle persone senza averne avuto ordine o autorizzazione volta per volta, dal Capo del servizio delle visite o da Chi ne faccia le veci. L'ordine od autorizzazione non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto. Roma, addì 22 maggio 1941-XIX Il Ministro per le finanze Di Revel
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-90

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