Regolamento di servizio del personale delle dogane›Capo XV
Art. 90
In vigore dal 5 nov 1941
. - I militari della R. Guardia di finanza in servizio presso le dogane, i Commessi e le Visitatrici non possono procedere a perquisizioni sulle persone senza averne avuto ordine o autorizzazione volta per volta, dal Capo del servizio delle visite o da Chi ne faccia le veci.
L'ordine od autorizzazione non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.
Roma, addì 22 maggio 1941-XIX
Il Ministro per le finanze
Di Revel
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