Regolamento di servizio del personale delle dogane›Capo XV
Art. 86
In vigore dal 5 nov 1941
. - I Sottufficiali del contingente sedentario della R.
Guardia di finanza posti a disposizione per i servizi doganali giusta l'organico del Corpo, e che rimangono disponibili dopo aver provveduto alla reggenza delle piccole dogane, sezioni e posti di osservazione ai sensi del precedente articolo, possono essere destinati a servizi interni e di sorveglianza nelle dogane con l'incarico, specialmente, di assistere al movimento delle merci in arrivo ed in partenza negli spazi doganali. In tali attribuzioni essi dipendono dal Capo del servizio al quale sono destinati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-86