Art. 1
In vigore dal 5 nov 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge doganale 25 settembre 1940-XVIII n. 1424;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV n. 100, modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII n. 1547;
Vista la legge organica 25 gennaio 1940-XVIII n. 4;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento di servizio del personale delle dogane firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, foglio 40. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rd-1