Art. 7
In vigore dal 18 giu 1941
Il Ministero dell'aeronautica parteciperà al Comune di nascita del decorato la concessione della medaglia prevista dal presente decreto.
Al Comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione la concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'iscrizione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
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