Art. 5
In vigore dal 18 giu 1941
Non possono ottenere la medaglia, nè avendola ottenuta possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, ottenere la medaglia predetta nè, avendola ottenuta, possono fregiarsene.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-04-18;429#art-5