Art. 4

In vigore dal 18 giu 1941
La medaglia viene concessa anche alla memoria dei Pionieri deceduti. Essa ed il relativo brevetto sono attribuiti in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei, purchè conservi lo stato vedovile, in mancanza della vedova al primogenito dei figli del decorato, ed in mancanza della vedova e dei figli al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli. Quando manchino detti congiunti, la medaglia ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Comune di nascita. In caso di morte della persona alla quale fu attribuita in proprietà la medaglia, col relativo brevetto, concessa alla memoria, i passaggi di proprietà sono regolati con lo stesso ordine di cui al secondo comma del presente articolo. Nello stesso modo si procede per i passaggi di proprietà nel caso di morte del decorato che sia già in possesso della medaglia e del brevetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-04-18;429#art-4

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