Art. 9

In vigore dal 1 mar 1941
Alle istituzioni di cui ai precedenti si applicano le norme stabilite dagli , ultimo comma, 7 e 8 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-16;1973#art-9

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