Art. 1
In vigore dal 1 mar 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto 3 agosto 1031-IX, n. 1069;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662;
Veduto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634;
Veduto l' del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Veduti i Regi decreti 30 novembre 1924-III, n. 2362, e 2 maggio 1926-IV, n. 992, concernenti il riordinamento delle Regie scuole di avviamento al lavoro con annessi laboratori-scuola di Catanzaro e Volterra;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono istituiti le Scuole e gli Istituti d'istruzione tecnica elencati nelle tabelle A, prospetti 1 e 3; B, prospetti 1 e 4; C, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.
Nelle dette tabelle sono altresì indicati, per ciascuna scuola o istituto d'istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni, le specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-16;1973#art-1