Art. 8
In vigore dal 1 mar 1941
I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti sono stabiliti nella misura indicata dalla tabella E, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.
I contributi degli Enti locali indicati nella predetta tabella E verranno corrisposti direttamente alle scuole interessate in rate semestrali posticipate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-16;1973#art-8