Art. 8

In vigore dal 1 mar 1941
I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti sono stabiliti nella misura indicata dalla tabella E, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze. I contributi degli Enti locali indicati nella predetta tabella E verranno corrisposti direttamente alle scuole interessate in rate semestrali posticipate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-16;1973#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo