Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XI

Art. 357

In vigore dal 27 ago 1940
Il Prefetto manda all'Intendenza di finanza (Ufficio provinciale del tesoro) un estratto dell'elenco delle bollette vincenti verificate dalla commissione ordinaria da pagarsi con ordini diretti. La stessa Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - deve chiedere l'elenco di verifica delle bollette, qualora non lo ricevesse entro tre giorni dall'arrivo dell'ordine di pagamento.
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