Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XI

Art. 355

In vigore dal 27 ago 1940
L'Intendenza dispone il pagamento delle bollette vincenti somme inferiori ai limiti di cui all' della legge solo quando siano presentate direttamente dai giuocatori oppure trasmesse dai ricevitori per insufficienza di fondi; il pagamento deve essere fatto unicamente a favore della persona designata dal possessore della bolletta. L'Intendenza, nell'emettere ordini pel pagamento delle bollette, unirà la ricevuta, che dovrà esserle sempre trasmessa dal giuocatore o dal ricevitore insieme con la bolletta, e avvertirà il tesoriere di non eseguire il pagamento se non dietro presentazione della ricevuta gemella e l'accertamento della esatta corrispondenza di essa con la ricevuta unita all'ordine di pagamento.
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