Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XI
Art. 353
In vigore dal 27 ago 1940
Per la tassa di lotteria sulle tombole e lotterie e sui concorsi ed operazioni a premio, e per i proventi del lotto, la ragioneria dell'Intendenza compila separati conti bimestrali e li rimette alla ragioneria centrale.
Per i proventi spettanti all'ente fondo di previdenza le Intendenze di finanza terranno un conto separato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-353