Art. 2

In vigore dal 28 giu 1940
Il Ministero dell'aeronautica, previo accertamento della esistenza delle condizioni prevedute dall'articolo precedente, rilascia relativo salvacondotto, indicando in esso le marche di nazionalità e di immatricolazione dell'aeromobile, il nome del proprietario e l'aeroporto di destinazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-16;656#art-2

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Art. 2 Autorizzazione, a condizione di reciprocita', dell'uscita dal territorio dello Stato di aeromobili civili aventi la nazionalita' di uno Stato nemico, appartenenti a privati, trovantisi nel territorio predetto all'inizio della guerra. — Testo vigente | Portale Normativo