Art. 1
In vigore dal 28 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti gli articoli 242 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVII n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, con il quale è ordinata l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Gli aeromobili civili, aventi la nazionalità di uno Stato nemico, e appartenenti a privati, sono autorizzati, a condizione di reciprocità, a uscire dal territorio dello Stato entro un breve termine che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica, semprechè le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilità d'impiego a scopi bellici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-16;656#art-1