Art. 1

In vigore dal 28 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Visti gli articoli 242 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVII n. 1415; Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, con il quale è ordinata l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Gli aeromobili civili, aventi la nazionalità di uno Stato nemico, e appartenenti a privati, sono autorizzati, a condizione di reciprocità, a uscire dal territorio dello Stato entro un breve termine che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica, semprechè le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilità d'impiego a scopi bellici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-16;656#art-1

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