Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 giu 1940
Il Ministero dell'aeronautica, previo accertamento della esistenza delle condizioni prevedute dall'articolo precedente, rilascia relativo salvacondotto, indicando in esso le marche di nazionalità e di immatricolazione dell'aeromobile, il nome del proprietario e l'aeroporto di destinazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-16;656#art-2