Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 92

In vigore dal 11 lug 1940
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita. La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
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