Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 90

In vigore dal 11 lug 1940
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in: a) depositi di fabbrica e di cantiere; b) depositi di vendita; c) depositi di consumo permanenti o temporanei; d) depositi giornalieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-90

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo