Art. 92
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 92

97 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita. La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-92