Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 79

In vigore dal 11 lug 1940
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico, degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
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