Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 77

In vigore dal 11 lug 1940
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
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