Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 84
In vigore dal 15 nov 1994
La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un Presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato; uno deve, rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione generale della P.
S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili" di cui agli artt. 84 e 85 del presente provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-84