Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 195

In vigore dal 17 ago 2001
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall' della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall', primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta constantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-195

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